Statuto
ART. 1 – E’ costituita con sede presso il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni in Loveno di Menaggio, via Giulio Vigoni 1 (telefono: 034436111; fax: 0344361210; email:[email protected]) l’Associazione Italiana Alexander von Humboldt (in seguito denominata l’Associazione). L’associazione succede alla Associazione Italiana Borsisti Humboldt fondata a Roma nel 1994. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2 – Scopi dell’Associazione sono:
1)favorire l’attuazione delle finalità della Fondazione Alexander von Humboldt (di seguito indicata come “la Fondazione”) sia attraverso la diffusione di notizie relative all’attività della Fondazione stessa presso istituzioni operanti in Italia nel campo della cultura e della ricerca, sia fornendo alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per favorire l’attività di ricerca di studiosi tedeschi segnalati dalla Fondazione;
2)fornire agli studiosi italiani tutte le necessarie informazioni circa borse di studio e contributi di ricerca offerti dalla Fondazione e da altri istituti similari operanti in Germania;
3)promuovere attività accademiche in Italia attraverso l’organizzazione di un convegno nazionale dell’associazione a cadenza biennale su temi stabiliti dal Consiglio Direttivo, come pure attraverso l’organizzazione di seminari, giornate, convegni di studio diretti principalmente alla diffusione della cultura tedesca, anche attraverso una stretta collaborazione con istituzioni scientifiche operanti in Germania
4)garantire lo stretto collegamento tra tutti gli studiosi italiani e stranieri che hanno usufruito di borse di studio della Fondazione;
5)istituire, compatibilmente con le risorse finanziarie, contributi di studio e ricerca a favore di studiosi tedeschi interessati a svolgere attività in Italia;
curare la pubblicazione di un bollettino di informazione, anche su supporto elettronico, di un sito web e di comunicazioni anche in via telematica.
L’Associazione non ha fini di lucro.
ART. 3 – Hanno diritto a far parte dell’Associazione tutti i soggetti che hanno usufruito di borse di studio concesse dalla Fondazione e tutti coloro che sono stati insigniti di un premio della Alexander von Humboldt Stiftung.
Chi intende divenire socio dovrà presentare domanda scritta all’Associazione, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, cittadinanza e professione e fornire la prova del godimento di una borsa di studio o di un premio concessi dalla Fondazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. Il mancato versamento delle quote per tre anni consecutivi comporta l’esclusione dall’Associazione.
ART. 4 – La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.
Il recesso avviene con comunicazione data dal socio recedente a mezzo lettera indirizzata all’Associazione.
Oltre che nel caso stabilito dall’art. 3, comma 3, l’esclusione può avvenire quando il socio non ottemperi alle disposizioni di legge, al presente statuto, a regolamenti, disposizioni e deliberazioni dell’Associazione o comunque si renda immeritevole di appartenervi. I provvedimenti in merito devono essere assunti dal Consiglio Direttivo che determina la data di scioglimento del rapporto associativo.
ART. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1)dalle quote associative, il cui importo è annualmente determinato dall’Assemblea;
2)da ulteriori contributi dei soci;
3)da liberalità e lasciti;
4)da erogazioni e finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
ART. 6 – L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 7 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato di Presidenza onorario;
c) il Consiglio Direttivo del quale fanno parte il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 8 – L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per la programmazione dell’attività dell’Associazione e per l’eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo. Gli eventuali utili dell’esercizio saranno destinati al perseguimento dei fini dell’Associazione negli anni successivi.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricevibilità e la conservazione dell’avviso, da spedirsi ai soci almeno due mesi prima della riunione, contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, e degli argomenti da trattare. Il luogo della riunione sarà deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da parte di almeno un decimo dei soci.
Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia fatta dai soci, il Consiglio Direttivo dovrà provvedervi entro trenta giorni.
ART. 9 – Hanno diritto di far parte del Comitato di Presidenza onorario: coloro che sono stati insigniti di un premio della Fondazione, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale di Germania, i Presidenti di Villa Vigoni. Possono inoltre far parte del Comitato di Presidenza onorario personalità del mondo della cultura che l’Assemblea unanime ritenga di invitare.
ART. 10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri eletti tra i soci dell’Assemblea più il Presidente.
Nell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea dovrà orientativamente attenersi ai criteri della rappresentanza delle varie regioni d’Italia e delle varie discipline scientifiche.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni e ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. La carica di presidente è reiterabile.
Il Presidente designa un vice Presidente tra gli altri membri del Consiglio direttivo. Il vice Presidente potrà, su richiesta del Presidente, svolgere le funzioni esecutive e di rappresentanza del Presidente.
Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
Esso delibera a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l’anno ad iniziativa del segretario, che provvede altresì alla predisposizione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, per l’organizzazione dei convegni nazionali e per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
ART. 11 – Il Segretario cura l’attuazione e la comunicazione ai soci, anche per via telematica, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compila e aggiorna i bollettini di informazione anche su supporto elettronico, verbalizza le riunioni del Consiglio direttivo, svolge funzioni di collegamento tra l’Associazione, la Fondazione e gli altri istituti culturali.
ART. 12 – Il Tesoriere, in base alle direttive fornite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità delle risorse dell’Associazione, ad incassare le quote associative, a porre in essere le procedure necessarie per l’acquisizione di altri cespiti, nonché ad erogare, previo benestare scritto del Segretario, le somme dovute a terzi in virtù di obblighi assunti dall’Associazione.
Il Tesoriere redige annualmente il consuntivo dell’attività svolta.
ART. 13 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea ne stabilirà le modalità.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.